(Pubblicato nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 25 del 6 giugno 2007)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
La commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall'Art. 39, comma 1, dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 62, comma 1,
lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 «Norme in
materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica
comunale» disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi
edifici per le attivita' produttive agricole, o per ampliamento di
quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle
imprese agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale
di cui all'Art. 34, comma 4, della medesima legge regionale.
2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico
territoriale), nonche' ai sensi dell'Art. 34, comma 5, della legge
regionale n. 11/2005, individua le specialita' produttive, le
tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici
al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.