Art. 3.
               Produzioni agricole tipiche di qualita'

    1.  Il  presente  regolamento  fa  proprie  le  definizioni delle
produzioni  agricole  tipiche  di qualita' conformante ai regolamenti
della comunita' europea (CE) di seguito indicati:
      a) n.  509/2006  del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle
specialita'   tradizionali   garantite   dei   prodotti  agricoli  ed
alimentari (STG);
      b) n.  510/2006  del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione  delle  indicazioni  geografiche  e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);
      c) n.  2092/1991  del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico
di  prodotti  agricoli  e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);
      d) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le
produzioni  animali,  il  reg.  CE di cui alla lettera c) (Produzioni
biologiche animali).
    2.  Sono  altresi'  definite  produzioni  tipiche  di qualita' le
produzioni   vinicole  a  denominazione  di  origine  certificata,  a
denominazione  di  origine  certificata  e  garantita e a indicazione
geografica  tipica  (DOC,  DOCG  e  IGT),  come  previsti dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e sue successive modifiche e integrazioni.