Art. 3.
Produzioni agricole tipiche di qualita'
1. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle
produzioni agricole tipiche di qualita' conformante ai regolamenti
della comunita' europea (CE) di seguito indicati:
a) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle
specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed
alimentari (STG);
b) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);
c) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);
d) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le
produzioni animali, il reg. CE di cui alla lettera c) (Produzioni
biologiche animali).
2. Sono altresi' definite produzioni tipiche di qualita' le
produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, a
denominazione di origine certificata e garantita e a indicazione
geografica tipica (DOC, DOCG e IGT), come previsti dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e sue successive modifiche e integrazioni.