Art. 9.
Titolo abilitativo
1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato dal
consiglio comunale contenga, oltre agli elementi previsti dalla
deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche
gli elaborati necessari per il titolo abilitativo di cui alla
deliberazione della giunta regionale n. 887 del 25 giugno 2004 ed
abbia acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie anche in
materia paesaggistica, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale e' tenuto a rilasciare, sucessivamente alla stipula
della convenzione, il titolo abilitativo corrispondente per la
realizzazione degli inerventi previsti, senza la necessita' di
presentazione di ulteriore istanza da parte dell'interessato.
2. Le varianti al piano aziendale convenzionato ed ai titoli
abilitativi sono approvate con le modalita' indicate dalla
deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel
rispetto di quanto previsto nella legge regionale n. 1/2004.