Art. 3. Modalita' di attuazione 1. La giunta regionale attraverso le aziende unita' locali sociosanitarie effettua, con cadenza triennale, un'analisi ricognitiva dei casi riscontrati nel territorio veneto, nonche' dell'andamento delle patologie di cui all'Art. 1, comma 2 e la trasmette alla competente commissione consiliare. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce l'importo e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'Art. 2. 3. In fase di prima applicazione, la giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.