Art. 3.
                       Modalita' di attuazione

    1.  La  giunta  regionale  attraverso  le  aziende  unita' locali
sociosanitarie    effettua,   con   cadenza   triennale,   un'analisi
ricognitiva  dei  casi  riscontrati  nel  territorio  veneto, nonche'
dell'andamento  delle  patologie  di  cui  all'Art.  1,  comma 2 e la
trasmette alla competente commissione consiliare.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare  definisce  l'importo  e  le  modalita'  di erogazione dei
contributi di cui all'Art. 2.
    3.  In  fase  di prima applicazione, la giunta regionale adotta i
provvedimenti  di  cui  ai  commi 1  e  2  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.