Art. 2.
C r e m a z i o n e
1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune di
decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del
medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta
segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa
autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere
puo' essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata a seguito di:
a) disposizione testamentaria del defunto;
b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la
cremazione dei propri associati;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi
altra espressione di volonta' da parte del defunto, volonta' del
coniuge del defunto o, in difetto, del parente piu' prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado,
della maggioranza assoluta di essi manifestata al comune di decesso o
di residenza;
d) volonta' manifestata dal tutore nel caso di minore o di
persona interdetta.
3. In presenza di volonta' testamentaria espressa dal defunto
l'esecutore testamentario e' tenuto, anche contro la volonta' dei
familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore
testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla
volonta' del defunto di essere cremato.
5. Il comune competente autorizza la cremazione delle salme
inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti
anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla
cremazione o, in caso di irreperibilita' dei familiari, dopo trenta
giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune e'
autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi
in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute
nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e
con caratteristiche di facilita' di combustione, fatte salve
ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi
dell'Art. 8 della legge n. 130/2001.