Art. 3.
Affidamento delle ceneri
1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una
apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e
preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del
decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente piu' prossimo individuato
ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel
caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado, la maggioranza
assoluta di essi, puo' chiedere, nel rispetto della volonta' espressa
dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel
cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi
consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al
comma 2, il comune provvede all'annotazione in un apposito registro
delle generalita' dell'affidatario unico che deve garantire in ogni
momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione
della stessa e la continuita' nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi
eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono
provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento
oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 5.
5. Le ceneri gia' custodite nei loculi cinerari alla data di
entrata in vigore della presente legge possono essere affidate
secondo le modalita' previste dal presente articolo.