Art. 4.
Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri e' consentita esclusivamente su
espressa manifestazione di volonta' del defunto risultante dal
testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' rilasciata
dal comune ove e' avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da
quello dove e' avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al
comma 2 occorre il nullaosta del comune in cui viene effettuata la
dispersione.
4. La dispersione delle ceneri puo' essere effettuata da parte
dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, o da un differente soggetto
espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della
volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente
destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la
dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il
consenso dei proprietari e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi
e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri
abitati, come definiti dall'Art. 3, comma 1, n. 8), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di
dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo e' scelto dal coniuge o
dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76
e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di piu' parenti dello
stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale
indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il comune
autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del
cimitero del comune di residenza del defunto.
8. Le ceneri gia' custodite nei loculi cinerari alla data di
entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta
salva l'espressa manifestazione di volonta' del defunto risultante
dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo
le modalita' previste dal presente articolo.