Art. 5.
Informazioni ai cittadini
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel
proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie
previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte
fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in
ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.