Art. 6.
                       Disposizioni attuative

    1.  La  giunta  regionale  entro centottanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge  adotta  uno  specifico
regolamento  al  fine  di  garantirne  l'applicazione  coordinata  ed
uniforme sul territorio della Regione.
    2. I comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del
regolamento  regionale  di  cui al comma 1, il regolamento di polizia
mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 4 luglio 2007
                              BURLANDO