Art. 6.
Disposizioni attuative
1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico
regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed
uniforme sul territorio della Regione.
2. I comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del
regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia
mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 4 luglio 2007
BURLANDO