Art. 4. Efficacia della legge 1. L'efficacia di questa legge decorre dall'anno finanziario successivo a quello in cui e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilita' della legge con gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.