Art. 4.
                        Efficacia della legge

   1.  L'efficacia  di  questa  legge  decorre  dall'anno finanziario
successivo  a  quello  in  cui e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della    Regione   l'avviso   sull'esito   positivo   dell'esame   di
compatibilita'  della legge con gli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.