Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento. 2. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 27 marzo 2007 DELLAI (Omissis).