Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  Per  i  fini  di  cui  agli  articoli richiamati nell'allegata
tabella  A,  le  spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle
autorizzazioni  di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni
previste  nei  capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di
specificazione  del  bilancio  2007-2009, indicati nella tabella A in
corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento.
   2.  La  Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio
le  variazioni  conseguenti  a  questa  legge, ai sensi dell'art. 27,
terzo  comma,  della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme
in  materia  di  bilancio  e di contabilita' generale della Provincia
autonoma di Trento).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 27 marzo 2007
                               DELLAI
   (Omissis).