Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di cui all'art. 3 e autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unita previsionale di base 95.5.210). 3. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 5 febbraio 2007 DELLAI