Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  Per i fini di cui all'art. 3 e autorizzata la spesa di 600.000
euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di cui al comma 1 si provvede con
riduzione  di  pari  importo e per i medesimi esercizi finanziari del
fondo  per  nuove leggi - spese in conto capitale (unita previsionale
di base 95.5.210).
   3.  La  giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio
le  variazioni  conseguenti  a  questa  legge, ai sensi dell'art. 27,
comma  3,  della  legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in
materia  di  bilancio  e  di  contabilita'  generale  della provincia
autonoma di Trento).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 5 febbraio 2007
                               DELLAI