Art. 10.

Modificazione dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente
      della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



1. Al comma 2 dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente
della  Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. le parole:
«l'accertamento   deve   risultare  da  certificazione  di  data  non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per conseguire
il certificato di abilitazione» sono soppresse.