Art. 10. Modificazione dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. Al comma 2 dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. le parole: «l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione» sono soppresse.