Art. 15.

                 Disposizioni di prima applicazione



1.  Con  riferimento  alle piste da sci gia' autorizzate alla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento, entro i sessanta giorni
successivi alla medesima data, la struttura provinciale competente in
materia   di   turismo   invita   il   titolare   dell'autorizzazione
all'esercizio  della pista ad inviare, entro il termine stabilito nel
medesimo  invito,  copia  della  polizza  assicurativa in atto per la
responsabilita' civile, prevista dall'art. 40, comma 1-bis, della LP,
conforme ai massimali minimi definiti dall'allegato J del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.
2.  In  mancanza  dell'invio  della  copia  della polizza nel termine
prestabilito  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
turismo  dispone  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio
della pista sino all'assolvimento dell'obbligo.
Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
Trento, 21 giugno 2007
                               DELLAI

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  2 agosto 2007 registro n. 1,
   foglio n. 18.
(Omissis)