Art. 2. Modificazioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «pista per snowboard» sono sostituite dalla seguente: «snowpark»; b) il comma 6-bis, e' sostituito dal seguente: «6-bis. Lo snowpark e' una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all'inizio della pista stessa.».