Art. 2.

Modificazioni  dell'art.  19  del decreto del Presidente della Giunta
            provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



   1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
22   settembre  1987,  n.  11-51/Leg.,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  1  le parole: «pista per snowboard» sono sostituite
dalla seguente: «snowpark»;
   b) il comma 6-bis, e' sostituito dal seguente:
   «6-bis.  Lo  snowpark  e'  una  pista  allestita  con  elementi  o
attrezzature  specifiche  atte a favorire le evoluzioni degli utenti.
Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
e  dotate  di  idonea  segnaletica  collocata  all'inizio della pista
stessa.».