Art. 3.

Inserimento  dell'art.  30-quater  nel  decreto  del Presidente della
         Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



   1.  Dopo  l'art.  30-ter  del  decreto del Presidente della Giunta
provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il seguente:
   «Art.  30-quater  (Copertura  assicurativa  per la responsabilita'
civile).  -  1. In relazione all'obbligo previsto dall'art. 40, comma
1-bis,  della LP per la copertura assicurativa per la responsabilita'
civile  per  danni  derivabili  agli  utenti  ed  a  terzi  per fatti
imputabili  al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista
nell'allegato  J  al  presente  regolamento sono definiti i massimali
minimi della relativa polizza assicurativa.».