Art. 4. Inserimento dell'art. 30-quinqiues nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. Dopo l'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 30-quinquies (Messa a disposizione degli utenti di una polizza assicurativa). - 1. In relazione all'obbligo previsto dall'art. 40, comma 1-ter, della LP il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista mette a disposizione degli utenti, presso i punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o a cose. 2. La polizza deve indicare il nominativo della compagnia di assicurazione, l'eventuale societa' di distribuzione e gestione dei sinistri, nonche' il relativo costo di acquisto. 3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste e' tenuto a fornire le necessarie informazioni in ordine all'acquisto della polizza assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di vendita dei titoli di transito e presso le principali stazioni di valle degli impianti. 4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione il testo integrale della polizza con le condizioni generali e particolari del contratto per consentirne agli utenti interessati la visione. Il titolare medesimo deve inviare copia del testo della polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo. 5. I massimali minimi della polizza assicurativa sono definiti dall'allegato K del presente regolamento.».