Art. 5.

Inserimento  dell'art.  30-sexies  nel  decreto  del Presidente della
         Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



   1.  Dopo  l'art.  30-quinquies  del  decreto  del Presidente della
Giunta  provinciale  22  settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il
seguente:
«Art.  30-sexies  (Addetti  alle  funzioni  di  controllo).  -  1. Le
funzioni  di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti
il  comportamento  degli  utenti delle piste da sci sono svolte anche
dal  titolare  dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci o
da  personale  addetto  ai  servizi previsti dall'art. 50 della legge
provinciale,   in   possesso   della   qualifica   di  «addetto  alla
sorveglianza»  riconosciuta  con  le modalita' previste dall'art. 55,
comma 3, della medesima legge.
2.  Per  il  conseguimento  del  riconoscimento  della  qualifica  di
«addetto  alla  sorveglianza»  al  personale  indicato  dal  titolare
dell'autorizzazione   all'esercizio   della  pista  e'  richiesta  la
partecipazione ad un momento formativo secondo le modalita' stabilite
dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.
3.  Le  funzioni  di  controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni
previste  dall'art.  30-ter  del  presente regolamento spettanti agli
addetti  alla  sorveglianza  comportano lo svolgimento delle seguenti
attivita':
a)  richiamo  verbale  nei  confronti dello sciatore che violi per la
prima volta le norme di comportamento dello sciatore;
b)  sospensione temporanea della validita' del titolo di transito nei
casi  piu'  gravi  e  reiterati  di  violazione  dell'art. 30-ter del
presente regolamento;
c)  segnalazione  ai  soggetti  a  cui  spetta  l'accertamento  delle
violazioni ai sensi dell'art. 55, comma 2, della LP.
4.  Nelle  condizioni generali di vendita del titolo di transito sono
previsti  i casi e le modalita' in cui il titolo di transito medesimo
puo'  essere  sospeso  in relazione alla violazione degli obblighi di
comportamento previsti dall'art. 30-ter del presente regolamento.
5. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo
ai sensi del presente articolo e' stabilito in:
a) un'unita' per le piste da sci di cui e' titolare un unico soggetto
con lunghezza cumulativa superiore a 20.000 ml;
b) due unita' per le piste con lunghezza superiore;
c) almeno due unita' per le aree sciabili di cui e' titolare un unico
soggetto,  nelle  quali siano presenti cinque piste classificate come
«pista difficile» ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.».