Art. 6. Modificazioni dell'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. All'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Verifiche del piano delle misure per la difesa dalle valanghe»; b) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Qualora le condizioni e fattori di rischio valutati nel piano delle misure per la difesa dalle valanghe siano mutati rispetto a quelli costituenti i presupposti su cui si basavano le prescrizioni del piano medesimo, ovvero debbano eseguirsi interventi sulle piste o sugli impianti, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci provvedono ad adeguare e modificare il piano ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.»; c) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'elenco delle figure professionali deve essere sottofirmato per accettazione da parte dei singoli incaricati.»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Si puo' prescindere dalla modifica del piano qualora gli interventi sugli impianti e sulle piste non abbiano determinato un mutamento del quadro nivologico e rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 5, lettere a) e b), della LP. Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, il progettista attesta con apposita dichiarazione che il quadro nivologico non subisce modificazioni a seguito dei predetti interventi.».