Art. 7.

Modificazioni dell'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta
            provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



1. All'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
22   settembre   1987,  n.  11-51/Leg.  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  alla  lettera  a)  del  comma  1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo:  «La  compilazione  del  registro puo' essere effettuata, in
tutto  o  in parte, su supporti informatici, previo specifico accordo
con  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  neve  e
valanghe; »;
b)  al  comma  5  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente: «Il
direttore  delle  operazioni  puo'  svolgere le funzioni di sostituto
direttore  delle  operazioni presso altri concessionari di impianti a
fune  o titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci solo
nell'ambito  di  comprensori  sciistici  confinanti e previa espressa
motivazione riportata nel progetto di cui all'art. 31/8.».