Art. 4. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2005 1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. l/2005 e' inserito il seguente: "4-bis. La giunta regionale informa trimestralmente il consiglio regionale sullo stato dei procedimenti di cui agli articoli 25 e 26 riguardanti il piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48 e su eventuali misure di salvaguardia apposte ai sensi dell'art. 26, comma 5".