Art. 4.
        Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2005

1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. l/2005 e'
inserito   il   seguente:   "4-bis.   La   giunta  regionale  informa
trimestralmente  il  consiglio regionale sullo stato dei procedimenti
di  cui  agli  articoli  25  e  26  riguardanti il piano di indirizzo
territoriale di cui all'art. 48 e su eventuali misure di salvaguardia
apposte ai sensi dell'art. 26, comma 5".