Art. 5. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2005 1. L'art. 25 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza). - 1. Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilita' o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale gia' vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all'incompatibilita' o al contrasto. 2. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua puntualmente le parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in contrasto ovvero incompatibile con lo strumento di pianificazione dell'amministrazione che adisce la conferenza. 3. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1, cittadini organizzati in forme associative possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare l'incompatibilita' o il contrasto con strumenti della pianificazione gia' vigenti dell'ente a cui e' rivolta l'istanza. Sulla base ditali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Le istanze di cui al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del piano di indirizzo territoriale pervengono al garante della comunicazione istituito dalla Regione. 5. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a cura del soggetto che ha presentato l'istanza ed e' immediatamente comunicata al soggetto istituzionale che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio oggetto di contestazione. 6. Dalla data di pubblicazione di cui al comma 5 e' sospesa l'efficacia delle parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio oggetto di contestazione".