Art. 6. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2005 1. L'art. 26 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Pronuncia della conferenza). - 1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia di cui all'art. 25, la conferenza interistituzionale di cui all'art. 24 esprime il parere di competenza ed entro il medesimo termine lo comunica al soggetto richiedente. 2. Qualora la conferenza paritetica non esprima il parere ovvero rilevi l'inesistenza di un contrasto tra gli strumenti o gli atti, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio oggetto di contestazione procede a dare avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della conferenza che non ritiene necessaria la modifica dello strumento o dell'atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione, lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio riprendono la loro efficacia. 3. Qualora la conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del comma 1 rilevando il contrasto, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio di cui si tratti provvede all'adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformita' con la pronuncia della conferenza, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 4. Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento o atto contestato, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresi' a comunicare alla Regione e all'amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e a darne avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 gli strumenti e gli atti riacquistano efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5 ed all'art. 51, comma 4, che sospendono l'efficacia degli atti".