Art. 2. Modalita' di attuazione 1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private provvisoriamente accreditate, o pre-accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», presso le quali e' garantita l'assistenza al parto. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonche' del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l'effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuandone almeno una per ogni provincia. 3. Le aziende ULSS ed ospedaliere predispongono l'offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e il nascituro.