Art. 2.
                       Modalita' di attuazione

1.  La  partoanalgesia  epidurale  in  ogni caso, e le altre tecniche
antalgiche  ove  effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8 alle ore
20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private
provvisoriamente  accreditate,  o pre-accreditate, ai sensi dell'art.
22,   comma   6,   della  legge  regionale  16  agosto  2002,  n.  22
«Autorizzazione   e   accreditamento   delle   strutture   sanitarie,
socio-sanitarie e sociali», presso le quali e' garantita l'assistenza
al  parto.  2. La giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente  legge  definisce,  sulla  base  dei parametri relativi alla
popolazione,  al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie
nonche'  del  numero  dei  parti  annui, le strutture ospedaliere che
garantiscono per tutto il giorno l'effettuazione della partoanalgesia
epidurale, individuandone almeno una per ogni provincia.
3.   Le  aziende  ULSS  ed  ospedaliere  predispongono  l'offerta  di
partoanalgesia  secondo  criteri  di  sicurezza  per  la  madre  e il
nascituro.