(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 74 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

1.  A  norma  dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n.
39,   il  saldo  finanziario,  il  fondo  iniziale  di  cassa  e  gli
stanziamenti  attivi  e  passivi  in  conto  residui, iscritti in via
presuntiva  nel  bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario
2007,  sono  aggiornati  negli importi singoli e complessivi indicati
nell'allegata tabella A, in base ai risultati accertati alla chiusura
dell'esercizio 2006.