Art. 6. 1. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 2006, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2007 su capitoli di spesa di investimento elencati nell'allegata tabella G, a fronte dei quali non si e' proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, e' autorizzata nell'esercizio 2007 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.092.196.029,85 (UPB E0101). 2. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento. 3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei prestiti e' garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze. 4. In via sussidiaria, la Regione potra' dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 5. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato in euro 57.300.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2008 e 2009 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 (UPB U0199).