Art. 6.

1.  Per  far fronte al disavanzo dell'esercizio 2006, derivante dagli
impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  al 2007 su capitoli di
spesa  di investimento elencati nell'allegata tabella G, a fronte dei
quali  non  si  e'  proceduto  alla contrazione dei relativi prestiti
autorizzati,  e'  autorizzata  nell'esercizio  2007 la contrazione di
prestiti  nella  forma  di  mutui, prestiti obbligazionari o di altre
forme   di   indebitamento  consentite  dalla  legislazione  vigente,
d'importo  complessivo  non  superiore  a  euro 1.092.196.029,85 (UPB
E0101).  2. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre i prestiti
di  cui  al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad
un  tasso  iniziale  fisso  o  variabile annuo non superiore al 7 per
cento.
3.  Il  pagamento  delle  annualita'  di ammortamento dei prestiti e'
garantito  mediante  l'iscrizione  nei  bilanci  di  previsione della
Regione,   per   tutta   la  durata  dell'ammortamento,  delle  somme
occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4.  In  via  sussidiaria,  la Regione potra' dare incarico al proprio
tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero
della  banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti,
delle  rate  di  ammortamento  dei  prestiti alle scadenze stabilite,
autorizzando  lo  stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme
necessarie  in  ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui
al precedente comma.
5.   L'onere  relativo  all'ammortamento  medesimo,  comprensivo  dei
corrispondenti  oneri  fiscali,  e'  valutato in euro 57.300.000,00 e
trova riscontro di copertura per gli esercizi 2008 e 2009 nella parte
spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 (UPB U0199).