Art. 3.
Pubblico interesse del patrimonio speleologico e delle aree carsiche

   1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti
carsici  della  Sardegna  e'  soggetto  alla  presente  legge  per la
rilevanza  dei  valori ambientali, scientifici, culturali, economici,
estetici e paesaggistici che esso presenta.
   2.  La  presente  legge,  in  particolare,  considera  di pubblico
interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
    a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o
paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
    b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente
carsico,  di  interesse  scientifico anche applicativo, concernente i
campi  geologico,  fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine
di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
    c)  la  possibilita' di utilizzazione del patrimonio speleologico
come sede di attivita' scientifiche, escursionistiche, archeologiche,
culturali, didattiche e turistiche;
    d)  la  prospezione  idrogeologica  e la protezione delle risorse
idriche  del  sottosuolo  carsico in funzione dell'approvvigionamento
idrico degli abitati;
    e)    il    patrimonio    di    testimonianze    paleontologiche,
paletnologiche, archeologiche e storiche.