Art. 3. Pubblico interesse del patrimonio speleologico e delle aree carsiche 1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna e' soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta. 2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a: a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo; b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia; c) la possibilita' di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attivita' scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e turistiche; d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati; e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche e storiche.