Art. 10.

                   Cumulabilita' dei finanziamenti



   1.  I  finanziamenti  concessi  ai sensi della presente legge sono
cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali,
sempre  che  non  sia  da  queste  diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.
   2. La convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, prevede le forme
da  adottare  per  garantire  la  regolarita'  delle  erogazioni e la
continuita' del servizio.