Art. 10. Cumulabilita' dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime. 2. La convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, prevede le forme da adottare per garantire la regolarita' delle erogazioni e la continuita' del servizio.