Art. 11.

                Procedure di verifica e finanziamenti



   1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno
alla   Giunta   regionale   una   relazione  sull'andamento  e  sulla
funzionalita' dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
   2.   La   Giunta   regionale,   tramite   l'assessorato  regionale
dell'igiene  e sanita' e dell'assistenza sociale assicura annualmente
la  rilevazione  sistematica  del  fenomeno  della violenza contro le
donne,  individua  le  «buone  prassi» e predispone una relazione per
definire  i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, anche in funzione
della  predisposizione  dei  documenti  di  programmazione e bilancio
della Regione.