Art. 11. Procedure di verifica e finanziamenti 1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulla funzionalita' dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. 2. La Giunta regionale, tramite l'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le «buone prassi» e predispone una relazione per definire i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, anche in funzione della predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.