Art. 12.

                          Norma finanziaria



   1.  Gli oneri previsti dall'applicazione della presente legge sono
valutati a decorrere dall'anno 2008 in euro 1.200.000 per l'anno 2008
e  in  euro  1.800.000  per  gli  anni  successivi;  nel  bilancio di
previsione  della  Regione  per  gli anni 2007-2010 sono apportate le
seguenti variazioni:
    in aumento
     Strategia 05 - Sanita' e politiche sociali
     Funzione obiettivo 03 - Attivita' per l'inclusione sociale
     UPB S05.03.009
    Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
     2007 euro -----
     2008 euro 1.200.000
     2009 euro 1.800.000
     2010 euro 1.800.000
per  incrementare  il  capitolo  di nuova istituzione con la seguente
denominazione  «Spese per l'istituzione di centri antiviolenza e case
di accoglienza per donne maltrattate»
    in diminuzione
     Strategia 08 - Somme non attribuibili
     Funzione  obiettivo  01  -  Attivita'  generali  e  di  gestione
finanziaria
     UPB S08.01.002
    Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
     2007 euro -----
     2008 euro 1.200.000
     2009 euro 1.800.000
     2010 euro 1.800.000
mediante  riduzione dalla voce 8) della Tabella A allegata alla legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).
   2.  Le  spese  per l'attuazione della presente legge gravano sulla
suddetta  UPB  del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su
quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.