Art. 12. Norma finanziaria 1. Gli oneri previsti dall'applicazione della presente legge sono valutati a decorrere dall'anno 2008 in euro 1.200.000 per l'anno 2008 e in euro 1.800.000 per gli anni successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni: in aumento Strategia 05 - Sanita' e politiche sociali Funzione obiettivo 03 - Attivita' per l'inclusione sociale UPB S05.03.009 Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente 2007 euro ----- 2008 euro 1.200.000 2009 euro 1.800.000 2010 euro 1.800.000 per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione «Spese per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate» in diminuzione Strategia 08 - Somme non attribuibili Funzione obiettivo 01 - Attivita' generali e di gestione finanziaria UPB S08.01.002 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2007 euro ----- 2008 euro 1.200.000 2009 euro 1.800.000 2010 euro 1.800.000 mediante riduzione dalla voce 8) della Tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007). 2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.