Art. 2.

                              Finalita'



   1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della
legge  8  novembre  2000, n. 328, promuove e' coordina iniziative per
contrastare  la  violenza  di genere intervenendo con azioni efficaci
contro  la  violenza  sessuale,  fisica, psicologica e/o economica, i
maltrattamenti,  le  molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in
tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
   2.  La  Regione  riconosce  l'importanza dell'attivita' svolta dai
centri  antiviolenza  e  dalle  case di accoglienza gia' operanti nel
territorio  regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale
e  le  pratiche  di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e
garantisce  la  promozione  di  nuovi  centri e/o case di accoglienza
avvalendosi  delle  esperienze e delle competenze espresse localmente
da  enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta
e  la  prevenzione  della  violenza  sulle  donne  e  i  minori  e la
solidarieta'  alle  vittime e che dimostrino di disporre di personale
adeguato  per  i  compiti  predetti  e  di  avere  almeno tre anni di
esperienza nello specifico settore.
   3  .  La  Regione  favorisce  e  promuove  interventi  di  rete di
istituzioni,  associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o
di  competenze  e  figure  professionali,  per  offrire  alle  donne,
italiane  o  straniere,  risposte  differenziate  rispetto al tipo di
violenza  subita,  ai  danni  da  questa  causati  ed  ai conseguenti
effetti.