Art. 2. Finalita' 1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, promuove e' coordina iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. 2. La Regione riconosce l'importanza dell'attivita' svolta dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza gia' operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarieta' alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno tre anni di esperienza nello specifico settore. 3 . La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai conseguenti effetti.