Art. 3.

  Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza



   1  .  La  Regione,  al  fine  di  garantire adeguata solidarieta',
sostegno  e  soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli
minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza.
   2.  I  centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere
promossi:
    a) da enti locali singoli o associati;
    b) dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di
avere  almeno  tre  anni  di  esperienza  e  di disporre di personale
adeguato;
    c)  di  concerto,  dai  soggetti  di  cui  alle  lettere a) e b),
d'intesa o in forma consorziata.
   3.  Alle  strutture  di cui al presente articolo possono ricorrere
tutte  le  donne  vittime  di  violenza,  sole  o  con  figli minori,
indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.
   4.  I  centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di
strutture  adeguate  e di personale specializzato, operano senza fini
di  lucro  e  in  autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle
modalita'  di  rapporto  con  le  istituzioni  pubbliche o private; i
centri  e le case garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa
decisione della donna stessa.
   5.  I  centri  antiviolenza  sono  costituiti in numero massimo di
otto, dislocati in ambito provinciale.
   6.  Le  case  di  accoglienza  sono  aperte  in centri che abbiano
popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei comuni superiori ai
100.000  abitanti  e nelle aree vaste puo' essere prevista l'apertura
di piu' centri e case di accoglienza.
   7.  Il  centro  antiviolenza puo' essere comprensivo o collegato a
una   casa   di   accoglienza   che   deve  presentare  caratteri  di
funzionalita'  e  sicurezza  sia  per  le  donne che per i loro figli
minori.
   8.  Le  sedi  dei  centri antiviolenza e delle case di accoglienza
possono  essere  di  proprieta'  pubblica,  comunale,  provinciale  o
regionale.
   9.  Ogni  centro  antiviolenza e ciascuna casa di accoglienza sono
retti  da  un  regolamento autonomo interno che definisce il rapporto
con le donne ospiti.