Art. 3. Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza 1 . La Regione, al fine di garantire adeguata solidarieta', sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza. 2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi: a) da enti locali singoli o associati; b) dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza e di disporre di personale adeguato; c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata. 3. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. 4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalita' di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa. 5. I centri antiviolenza sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale. 6. Le case di accoglienza sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste puo' essere prevista l'apertura di piu' centri e case di accoglienza. 7. Il centro antiviolenza puo' essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve presentare caratteri di funzionalita' e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori. 8. Le sedi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza possono essere di proprieta' pubblica, comunale, provinciale o regionale. 9. Ogni centro antiviolenza e ciascuna casa di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.