Art. 5.

                         Case di accoglienza



   1.  Alle  case  di  accoglienza e al personale, dotato di adeguata
professionalita'  e comprovata esperienza nel settore, sono garantite
la riservatezza e la sicurezza. Le case sono strutture di ospitalita'
temporanea  per  le  donne  ed  i loro figli minori che si trovano in
situazione  di  necessita'  o  di emergenza; il personale coordina le
ospiti nell'autogestione della casa.
   2. Le case di accoglienza hanno la finalita' di:
    a)  accogliere  e  sostenere  donne  in condizione di disagio per
causa  di  violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai
loro figli minori;
    b)  costruire cultura e spazi di liberta' per le donne vittime di
gravi maltrattamenti;
    c)  dare  valore  alle  relazioni  tra donne anche in presenza di
grave disagio.
   3.  L'accesso  alle  case di accoglienza avviene unicamente per il
tramite  del  centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri
espressi dall'equipe di accoglienza.