Art. 6. Convenzioni 1. Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e gestione del progetto antiviolenza, nonche' per definire le modalita' di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuita' del progetto stesso. 2. Gli enti locali devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati; b) la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione per la funzionalita' operativa delle strutture; c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attivita' e ai servizi offerti dal centro antiviolenza.