Art. 6.

                             Convenzioni



   1.  Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite
convenzioni  con  i  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 2, per lo
studio,  redazione  e gestione del progetto antiviolenza, nonche' per
definire  le modalita' di erogazione dei servizi e degli interventi e
assicurare la continuita' del progetto stesso.
   2. Gli enti locali devono comunque garantire:
    a)   strutture  adeguate  in  relazione  alla  popolazione  e  al
territorio,  anche  di  concerto o in associazione con altri soggetti
pubblici o privati;
    b)  la  copertura  finanziaria  per  almeno il 25% delle spese di
gestione per la funzionalita' operativa delle strutture;
    c)   adeguate   e   periodiche  campagne  informative  in  merito
all'attivita' e ai servizi offerti dal centro antiviolenza.