Art. 7.

                              Gratuita'



   1  . I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
sono gratuiti.
   2.  Il  soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro
figli  minori  e'  gratuito  fino ad un massimo di centoventi giorni,
salvo  diverse  previsioni  e  necessita'  documentate  dal personale
responsabile.  Qualora  si trovino in disagiate condizioni economiche
vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza.