Art. 7. Gratuita' 1 . I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti. 2. Il soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori e' gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessita' documentate dal personale responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza.