Art. 8.

                        Assistenza garantita



   1  . La Regione emana norme perche' i comuni garantiscano adeguata
assistenza  finanziaria  alle  donne  che  vengano  a  trovarsi nella
necessita',   adeguatamente  documentata  dal  personale  dei  centri
antiviolenza,   di   abbandonare  il  proprio  ambiente  familiare  e
abitativo,  in  quanto  vittime di stupri, violenze e abusi sessuali,
fisici   o  psicologici  e  che  si  trovino  nell'impossibilita'  di
rientrare nell'abitazione originaria.
   2.  La  Giunta  regionale,  ad  integrazione  di  quanto  previsto
nell'articolo  14  della  legge  regionale  6  aprile  1989, n. 13, e
successive  modifiche  e integrazioni, puo' finalizzare la riserva di
alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime
di  violenze  in  famiglia laddove siano iniziati i relativi procedi-
menti giudiziari.