Art. 8. Assistenza garantita 1 . La Regione emana norme perche' i comuni garantiscano adeguata assistenza finanziaria alle donne che vengano a trovarsi nella necessita', adeguatamente documentata dal personale dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria. 2. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, puo' finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedi- menti giudiziari.