Art. 9.

                      Concessione di contributi



   1  .  La  Giunta  regionale,  su proposta dell'assessore regionale
dell'igiene   e   sanita'   e  dell'assistenza  sociale,  sentita  la
Commissione   consiliare   competente,  stabilisce  i  criteri  e  le
priorita'  per  la  concessione di contributi diretti a finanziare le
attivita'  e le strutture di cui alla presente legge; gli adempimenti
connessi    all'attuazione    degli    interventi    sono   demandati
all'assessorato  regionale  dell'igiene  e  sanita' e dell'assistenza
sociale  che  vi  provvede  conformemente a linee guida appositamente
emanate,  contenenti,  tra  l'altro,  gli  standard  funzionali  ed i
protocolli  di  prima  accoglienza riferiti ai centri antiviolenza ed
alle case di accoglienza.
   2.  I  fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta
giorni  successivi  al  ricevimento  delle domande di concessione dei
contributi.