Art. 9. Concessione di contributi 1 . La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le priorita' per la concessione di contributi diretti a finanziare le attivita' e le strutture di cui alla presente legge; gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati all'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale che vi provvede conformemente a linee guida appositamente emanate, contenenti, tra l'altro, gli standard funzionali ed i protocolli di prima accoglienza riferiti ai centri antiviolenza ed alle case di accoglienza. 2. I fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande di concessione dei contributi.