Art. 10.

                      Prova di altri requisiti



   1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita'
di  cui all'allegato A, siano previsti requisiti di onorabilita' o di
moralita'   o   di  assenza  di  dichiarazione  di  fallimento  o  di
sospensione  o  divieto  dell'esercizio  della  professione per gravi
mancanze   professionali   o   condanne   penali,   il  direttore  di
ripartizione competente puo' avvalersi, ai fini della relativa prova,
di  documenti rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro
d'origine  o  di  provenienza,  attestanti  il possesso dei requisiti
medesimi.
   2.  Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci
i documenti di cui al comma 1, la persona interessata puo' presentare
una  dichiarazione  giurata  o,  se  non  prevista nello Stato membro
d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne resa dinanzi ad
una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio,
oppure  ad  un  organo  professionale  qualificato dello Stato membro
d'origine o di provenienza.
   3. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita'
di  cui  all'allegato  A,  sia  previsto il requisito della capacita'
finanziaria   ovvero   della  copertura  assicurativa  dei  danni  da
responsabilita'  professionale ai sensi della normativa provinciale o
nazionale, il direttore di ripartizione competente puo' avvalersi, ai
fini  della relativa prova, di attestati rilasciati da una banca o da
una  societa'  di  assicurazione  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea.
   4. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita'
di cui all'allegato A, sia previsto il requisito di sana costituzione
fisica  o  psichica,  il  direttore  di  ripartizione competente puo'
avvalersi,  ai  fini  della  relativa  prova, dei documenti richiesti
nello  Stato  membro d'origine; qualora lo Stato membro d'origine non
richieda documenti del genere, la persona interessata puo' presentare
un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detto Stato.