Art. 11.

                     Effetti del riconoscimento



   1.  Il riconoscimento vale su tutto il territorio della Repubblica
italiana  e  permette  alla  persona  beneficiaria  di  accedere alla
professione per la quale e' qualificata nello Stato membro di origine
e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
   2.  Qualora  si  tratti  di una professione per la quale l'uso del
relativo  titolo professionale e' regolamentato a livello provinciale
o  nazionale,  la  persona  beneficiaria  puo'  utilizzare  il titolo
professionale e l'eventuale abbreviazione.
   3.  Le  persone  beneficiarie  del riconoscimento delle qualifiche
professionali  devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie
all'esercizio della professione.