Art. 11. Effetti del riconoscimento 1. Il riconoscimento vale su tutto il territorio della Repubblica italiana e permette alla persona beneficiaria di accedere alla professione per la quale e' qualificata nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini italiani. 2. Qualora si tratti di una professione per la quale l'uso del relativo titolo professionale e' regolamentato a livello provinciale o nazionale, la persona beneficiaria puo' utilizzare il titolo professionale e l'eventuale abbreviazione. 3. Le persone beneficiarie del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.