Art. 2. Definizioni 1. Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si e' rinunciato a formulazioni rispettose dell'identita' di genere per non compromettere la leggibilita' del testo. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per professione regolamentata, l'attivita' o l'insieme di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, costituisce una modalita' di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale; b) per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, una delle seguenti funzioni: 1) direttore d'azienda o di filiale; 2) institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato; 3) dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda; c) per professione che la persona interessata intende esercitare, la professione per la quale la persona interessata e' qualificata nel proprio Stato membro d'origine, se le attivita' coperte sono comparabili; d) per Stato membro d'origine, lo Stato membro in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.