Art. 2.

                             Definizioni



   1.  Le  qualifiche relative a persone che nel presente regolamento
compaiono  solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone
di  sesso  femminile  e  maschile.  Nel  presente  regolamento  si e'
rinunciato a formulazioni rispettose dell'identita' di genere per non
compromettere la leggibilita' del testo.
   2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)  per  professione  regolamentata,  l'attivita'  o l'insieme di
attivita'  professionali,  l'accesso alle quali e il cui esercizio, o
una delle cui modalita' di esercizio, sono subordinati direttamente o
indirettamente,  in  forza  di  norme  legislative,  regolamentari  o
amministrative,  al possesso di determinate qualifiche professionali;
in  particolare,  costituisce una modalita' di esercizio l'impiego di
un   titolo  professionale  riservato  da  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica
professionale;
    b) per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in
un'impresa   del  settore  professionale  corrispondente,  una  delle
seguenti funzioni:
     1) direttore d'azienda o di filiale;
     2)  institore  o  vice  direttore  d'azienda,  se  tale funzione
implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore
o del direttore d'azienda rappresentato;
     3)  dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile
di uno o piu' reparti dell'azienda;
    c) per professione che la persona interessata intende esercitare,
la professione per la quale la persona interessata e' qualificata nel
proprio   Stato  membro  d'origine,  se  le  attivita'  coperte  sono
comparabili;
    d)  per  Stato  membro d'origine, lo Stato membro in cui e' stata
acquisita la qualifica professionale.