Art. 4.

    Riconoscimento delle attivita' di cui all'allegato A, lista I



   1.  Per  le  attivita'  elencate  nell'allegato  A,  lista  I,  e'
considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita'  di cui all'art. 3,
comma 1, quello prestato per un periodo pari a:
    a)  sei  anni  consecutivi  di  lavoro  autonomo o come dirigente
d'azienda;
    b)  tre  anni  consecutivi  di  lavoro  autonomo o come dirigente
d'azienda,  nel  caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver
in  precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione
della  durata  di  almeno  tre  anni,  comprovata  da  un certificato
riconosciuto  a  livello nazionale o giudicata del tutto valida da un
organismo professionale competente;
    c)  quattro  anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente
d'azienda, nel caso in cui la per- sona beneficiaria dimostri di aver
in  precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione
di  almeno  due  anni,  comprovata  da  un certificato riconosciuto a
livello  nazionale  o  giudicata  del  tutto  valida  da un organismo
professionale competente;
    d)  tre  anni  consecutivi di lavoro autonomo, nel caso in cui la
persona  beneficiaria  dimostri  di  avere  esercitato l'attivita' in
questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni;
    e)  cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui almeno
tre  anni  con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno  uno  dei  reparti  dell'azienda,  nel  caso in cui la persona
beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita'
in  questione,  una  formazione  della  durata  di  almeno  tre anni,
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  a  livello nazionale o
giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.
   2.  La  lettera  e)  del  comma  1 non si applica all'attivita' di
parrucchiere.