Art. 6.

Riconoscimento  delle  attivita'  di cui all'allegato A, liste V, VI,
                             VII e VIII



   1  . Per le attivita' elencate nell'allegato A, liste V, VI, VII e
VIlI,  e'  considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a:
    a)  tre  anni  consecutivi  di  lavoro  autonomo o come dirigente
d'azienda;
    b)  due  anni  consecutivi  di  lavoro  autonomo o come dirigente
d'azienda,  nel  caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver
in  precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  a  livello nazionale o
giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
    c)  due  anni  consecutivi  di  lavoro  autonomo o come dirigente
d'azienda,  nel  caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver
esercitato  l'attivita'  in  questione in forma di lavoro subordinato
per almeno tre anni;
    d) tre anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la
persona  beneficiaria  dimostri  di  aver in precedenza ricevuto, per
l'attivita' in questione, una formazione comprovata da un certificato
riconosciuto  a  livello nazionale o giudicata del tutto valida da un
organismo professionale competente.