Art. 7.

                     Continuita' dell'attivita'



   1.  Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), all'art.
5,  comma  1, lettere a) e d) e all'art. 6, comma 1, lettere a) e c),
l'attivita'  non  deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data
di presentazione della domanda di riconoscimento.