Art. 8.

             Autorita' competenti per il riconoscimento



   1.  In  merito  alle  domande  di  riconoscimento presentate dalle
persone beneficiarie decidono:
    a)  il  direttore  della  Ripartizione  provinciale  artigianato,
industria  e  commercio per le attivita' di cui all'allegato A, liste
I, II, V e VI, non rientranti nelle lettere b) e c);
    b)  il  direttore  della  Ripartizione provinciale turismo per le
attivita'  di  cui  all'allegato  A,  liste III e VII, non rientranti
nella  lettera  c), nonche' per le attivita' di guide accompagnatrici
ed interpreti turistici di cui all'allegato A, lista VI, punto 1;
    c)  il  direttore della Ripartizione provinciale mobilita' per le
attivita'  di  cui  all'allegato  A,  liste IV e VIII, nonche' per le
attivita' di trasporto su strada di passeggeri elencate nell'allegato
A, lista VI, punto 1, ex 713.