Art. 2. 1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente art. 1-bis: «Art. 1-bis Offerte anormalmente basse 1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. 2. Prima di poter escludere le offerte anormalmente basse devono essere richieste entro dieci giorni dall'aggiudicazione le necessarie giustificazioni. 3. L'amministrazione committente puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economia del metodo di prestazione del servizio o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario. 4. Se tali elementi non sono presentati entro il termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica. 5. Non e' ammessa l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 9 luglio 2007 Durnwalder Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007 registro n. 1, foglio n. 28.