Art. 4.
Soggetti  aderenti  alle  forme  pensionistiche  complementari a base
                       territoriale regionale
    1.  Alle  forme  pensionistiche complementari a base territoriale
regionale possono aderire:
      a) coloro  che  risiedono nella Regione o che ivi esercitano la
loro  attivita' lavorativa e professionale come dipendenti pubblici o
privati,  ovvero  in  forma autonoma, nonche' i dipendenti di imprese
che  operano  nel territorio regionale con unita' operative stabili o
che hanno sede legale nel territorio regionale;
      b) il  personale  ispettivo,  dirigente,  docente  ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative della regione;
      c) il  personale  dipendente  dall'Azienda  regionale sanitaria
U.S.L. della Valle d'Aosta;
      d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni
operanti  nel  territorio  regionale,  secondo  quanto previsto dalla
relativa disciplina contrattuale.
    2. In conformita' ai principi di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e),  numeri 2), 3) e 4), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in
materia   pensionistica   e  deleghe  al  Govemo  nel  settore  della
previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza  obbligatoria),  ed  in  attuazione  dell'art. 8, comma 7,
lettere a),  b),  numeri  1)  e  2),  e  c),  del decreto legislativo
5 dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari),   alle  forme  pensionistiche  complementari  a  base
territoriale   regionale   possono   altresi'   aderire   coloro  che
esplicitamente  o  tacitamente vi conferiscono il trattamento di fine
rapporto o che aderiscono ad altri fondi pensione.