Art. 4. Soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale 1. Alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono aderire: a) coloro che risiedono nella Regione o che ivi esercitano la loro attivita' lavorativa e professionale come dipendenti pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, nonche' i dipendenti di imprese che operano nel territorio regionale con unita' operative stabili o che hanno sede legale nel territorio regionale; b) il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione; c) il personale dipendente dall'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta; d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina contrattuale. 2. In conformita' ai principi di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numeri 2), 3) e 4), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Govemo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), ed in attuazione dell'art. 8, comma 7, lettere a), b), numeri 1) e 2), e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono altresi' aderire coloro che esplicitamente o tacitamente vi conferiscono il trattamento di fine rapporto o che aderiscono ad altri fondi pensione.