Art. 8. R i n v i o 1. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce: a) i criteri, le modalita' di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'articolo 5, anche con riferimento agli ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi; b) ogni altro aspetto concernente il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.