Art. 8.
                             R i n v i o
    1. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce:
      a) i  criteri, le modalita' di attuazione e l'oggetto specifico
degli  interventi  di  cui all'articolo 5, anche con riferimento agli
ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi;
      b) ogni   altro  aspetto  concernente  il  perseguimento  delle
finalita' di cui alla presente legge.
    2.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma 1  sono  pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.