(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 37/I-II dell'11 settembre 2007

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;
   Visto l'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 22
giugno  2007 - «Approvazione del regolamento concernente: Regolamento
per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per
i  pagamenti  (APPAG)  di  cui all'art. 57 della legge provinciale 28
marzo   2003,  n.  4  (Sostegno  dell'economia  agricola,  disciplina
dell'agricoltura  biologica  e  della  contrassegnazione  di prodotti
geneticamente non modificati)».
                                Emana

   il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione



   1.  Questo  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell'art. 32 della
legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3,  l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti  (APPAG),
istituita ai sensi dell'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003
n.  4 per la gestione delle erogazioni in agricoltura, secondo quanto
previsto  dall'art.  3,  comma  3,  del decreto legislativo 27 maggio
1999,  n.  165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59).
   2.  L'APPAG  adegua  la  propria  organizzazione ai principi ed ai
criteri  previsti  dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio di
data  21  giugno  2005, prevedendo in particolare la ripartizione dei
compiti  tra  le  diverse strutture organizzative, nel rispetto delle
indicazioni  di  cui  all'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006
della Commissione, del 21 giugno 2006.
   3.  All'APPAG  sono  attribuite,  ai sensi dei regolamenti (CE) n.
1290/2005  e  n.  885/2006,  le  funzioni di organismo pagatore della
Provincia  Autonoma  di  Trento  degli aiuti derivanti dalla politica
agricola comune.