Art. 10. Bilancia contabilita' e certificazione 1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile, ha durata annuale. Esso: a) inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 11, comma 1; b) inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEAGA e FEARS e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 11, comma 2. 2. Con riferimento all'attivita' connessa al funzionamento di cui al comma 1, lettera a), il bilancio preventivo dell'APPAG, redatto in termini di competenza, e' adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente; il conto consuntivo e' redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. 3. Con riferimento alle attivita' di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR di cui al comma 1, lettera b) e' adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa. 4. Per le attivita' di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR il direttore dell'APPAG adotta uno specifico regolamento di contabilita', tenuto conto in particolare dei principi di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2006. 5. Per le finalita' di cui alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali) l'APPAG fornisce alla struttura provinciale competente in materia di anagrafe degli interventi finanziari i dati previsti dall'art. 3 della medesima legge e dalla relativa deliberazione della Giunta provinciale. 6. Per l'attivita' connessa al funzionamento trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale n. 7 del 1979. 7. I conti annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore per le spese a carico del FEAGA e del FEASR sono certificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006.