Art. 10.

               Bilancia contabilita' e certificazione



   1.  L'esercizio  finanziario costituisce il termine di riferimento
del sistema contabile, ha durata annuale. Esso:
   a)  inizia  il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per
quanto  concerne  la gestione delle risorse di cui all'art. 11, comma
1;
   b)  inizia  il  16  ottobre  di  ogni anno e termina il 15 ottobre
dell'anno  successivo  per  quanto concerne la gestione delle risorse
finanziarie  del  FEAGA e FEARS e dei relativi cofinanziamenti di cui
all'art. 11, comma 2.
   2.  Con riferimento all'attivita' connessa al funzionamento di cui
al comma 1, lettera a), il bilancio preventivo dell'APPAG, redatto in
termini  di  competenza,  e'  adottato entro il 30 novembre dell'anno
precedente;  il  conto  consuntivo  e'  redatto  entro  il  30 aprile
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
   3.  Con  riferimento  alle  attivita'  di  gestione  delle risorse
finanziarie  FEAGA  e FEASR di cui al comma 1, lettera b) e' adottato
un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
   4.  Per le attivita' di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e
FEASR  il  direttore  dell'APPAG  adotta uno specifico regolamento di
contabilita',  tenuto  conto  in  particolare  dei  principi  di  cui
all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2006.
   5.  Per  le  finalita'  di  cui alla legge provinciale 19 novembre
1979,  n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari
provinciali)  l'APPAG  fornisce alla struttura provinciale competente
in  materia  di  anagrafe degli interventi finanziari i dati previsti
dall'art. 3 della medesima legge e dalla relativa deliberazione della
Giunta provinciale.
   6.  Per l'attivita' connessa al funzionamento trovano applicazione
le disposizioni della legge provinciale n. 7 del 1979.
   7.  I  conti  annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore
per le spese a carico del FEAGA e del FEASR sono certificati ai sensi
del Regolamento (CE) n. 885/2006.