Art. 11.

                           Entrate e spese



   1. Costituiscono entrate proprie dell'APPAG:
   a)  le  risorse finanziarie annualmente assegnate all'APPAG per il
raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  e lo svolgimento dei
compiti istituzionali;
   b)  le risorse finanziarie destinate all'APPAG dall'Unione Europea
o dall'AGEA per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura
dell'organismo  pagatore,  nonche'  i rimborsi forfetari da parte del
FEAGA e FEARS destinati al funzionamento della struttura;
   c)  eventuali  altre  entrate  di  qualsiasi  natura di competenza
dell'APPAG.
   2.  Non  costituiscono  entrate  proprie dell'APPAG e sono gestite
separatamente  e  nel  rispetto dei vincoli di destinazione derivanti
dalla  normativa  comunitaria,  nazionale  e  provinciale  le risorse
finanziarie  assegnate  all'APPAG  dall'Unione  europea, dallo Stato,
dalla  Provincia e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi
a  titolo  di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della
normativa comunitaria.
   3.  Le  somme derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale di
cui   al   comma  2  sono  gestite  secondo  modalita'  definite  nel
regolamento di contabilita' di cui all'art. 10, comma 4.
   4.   Per   l'erogazione  all'APPAG  delle  somme  assegnate  dalla
Provincia,  ai  sensi  dei  commi 1 e 2, si applicano le disposizioni
previste  dal  comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale n.
14 settembre 1979, n. 7.
   5.  Le spese per il personale provinciale assegnato all'APPAG sono
assunte a carico del bilancia della Provincia.