Art. 11. Entrate e spese 1. Costituiscono entrate proprie dell'APPAG: a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'APPAG per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali; b) le risorse finanziarie destinate all'APPAG dall'Unione Europea o dall'AGEA per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonche' i rimborsi forfetari da parte del FEAGA e FEARS destinati al funzionamento della struttura; c) eventuali altre entrate di qualsiasi natura di competenza dell'APPAG. 2. Non costituiscono entrate proprie dell'APPAG e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale le risorse finanziarie assegnate all'APPAG dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria. 3. Le somme derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui al comma 2 sono gestite secondo modalita' definite nel regolamento di contabilita' di cui all'art. 10, comma 4. 4. Per l'erogazione all'APPAG delle somme assegnate dalla Provincia, ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 14 settembre 1979, n. 7. 5. Le spese per il personale provinciale assegnato all'APPAG sono assunte a carico del bilancia della Provincia.